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NORMATIVA
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 - intitolato "attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione - introduce modifiche alla disciplina in materia di compenso pe la riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi ("copia privata"). Tali modifiche sono contenute negli articoli 9, 39 e 41 del Decreto. Le modifiche sono contenute nell'articolo 9 (con il quale sono stati introdotti nella Legge 22 aprile 1941, n.633 gli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies), nell'articolo 31 (con il quale è stato sostituito il comma 3 dell'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n.633), e negli aticoli 39 e 41 del decreto.

Le nuove norme si basano sugli stessi principi della precedente Legge 5 febbraio 1992, n. 93, che aveva inrodotto per la prima volta in italia il compenso per la "copia privata", e cioè:
  • é prevista un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori;
  • in virtù di tale eccezione, al consumatore persona fisica è consentito di riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale, fonogrammi e videogrammi;
  • a fronte del beneficio che il consumatore persona fisica trae dalla facoltà di "copia privata" è previsto un compenso a favore di autori, artisti e produttori;
  • tale compenso è corrisposto sugli apparecchi di registrazione e sui supporti vergini.

COPIA PRIVATA
  1. Perchè è douto il compenso per copia privata?

    Il compenso per "copia privata" è dovuto per il beneficio che il consumatore trae dalla facoltà data dalla legge di riprodurre legalmente,per uso esclusivamente personale, fonogrammi e videogrammi, senza dover chiedere il preventivo consenso (licenza) di autori, artisti e produttori, titolari di autonomi diritti esclusivi di riproduzione.

    Conseguentemente, chi effettua copie ad uso personale di registrazioni musicali ed audiovisive senza che sia stato pagato il compenso per "copia privata" effettua attività illecita.


  2. Chi puo effettuare la "copia privata" di fonogrammi e videogrammi ed a quali condizioni?

    Solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e viedeogrammi sia effettuata:
    • per uso esclusivamente personale, purchè senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;
    • Mediante l'utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per "copia privata" previsto dalla legge.
Alle condizioni sopra indicate le persone fisiche possono dunque legalmente effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi, senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori.

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